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Per chi se lo fosse perso: a luglio 2020 è stata inserita una novità per il settore dei trasporti. Precisamente è stato approvato il Pacchetto Mobilità con lo scopo di migliorare la salute degli autisti e aiutare gli autotrasportatori a combattere la concorrenza sleale.

camion su strada

“Stesso mercato, stesse regole.” Paolo Uggè, vicepresidente di Conftrasporto e Confcommercio ha accolto con queste parole la notizia del nuovo regolamento europeo trasporti su strada.

Pacchetto mobilità – i punti principali

 

  1. Qualità e sicurezza del lavoro per i conducenti

  2. Distacco conducenti

  3. Il cabotaggio

 

Qualità del lavoro per i conducenti

 

Come dettato dal pacchetto mobilità non cambia la quantità di ore che l’autista deve eseguire ma cambia la qualità del riposo. In questo senso il riposo settimanale di 45 h dovrà essere trascorso a casa.

 

Il Primo Pacchetto Mobilità come anche il Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006, sancisce che gli autisti che effettuano trasporti internazionali di merci possono effettuare due riposi settimanali ridotti consecutivi di 24 ore di riposo ciascuno. La condizione è che in un arco temporale di quattro settimane consecutive l’autista effettui almeno due settimane di riposo settimanale regolare.

Per gli intervalli di riposo degli autisti, l’art. 8 del regolamento (UE) 2020/1054 dichiara che il giorno di riposo settimanale degli autisti professionisti non può essere effettuato a bordo del mezzo a meno che ci siano condizioni di trasferta o che il veicolo sia in sosta e attrezzato per far dormire e riposare al meglio tutti i suoi conducenti. La Corte di Giustizia Europea è intervenuta per chiarire il discorso, precisando che la suddetta disposizione è valida esclusivamente per il giorno di riposo ridotto e che il riposo settimanale regolare va obbligatoriamente fatto in un alloggio, fuori dal mezzo e sulle spese di alloggio sopportate dal datore di lavoro.

Approfondimento: le ore di guida dei mezzi pesanti

 

Leggi anche: Come garantire la sicurezza dei dipendenti

Distacco conducenti

Sul distacco dei conducenti è stato introdotto il principio della parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso luogo – per il guidatore professionista che è chiamato a prestare servizio in un altro stato membro.

Sempre su questo fronte, il rientro in sede di mezzi e conducenti è richiesto almeno una volta ogni 8 settimane per evitare la creazione di società che falsano la concorrenza. Le stesse regole non si applicano invece alle operazioni di trasporto bilaterale né quelle di transito.

 

Il cabotaggio

Velocemente ricordiamo che il cabotaggio è stato definito dall’Unione Europea come il trasporto nazionale di beni che un autotrasportatore registrato in uno stato membro dell’UE può fare – temporaneo e controvalore – sul territorio di un altro stato membro.

 

Il cabotaggio è stato regolamentato a livello europeo per ottimizzare i percorsi dei trasportatori e ridurre l’impatto ambientale. Nonostante fosse una misura di aiuto ed eccezionale, sono stati necessari aggiornamenti legali per non rendere questa attività permanente e per eliminare l’impatto negativo che può avere sul ambiente di business.

 

Il primo regolamento destinato al cabotaggio è stato il CE n° 3118/93 del 25 ottobre 1993 che definiva il cabotaggio come: “il servizio di trasporto effettuato da vettori non residenti che, in occasione di un viaggio internazionale, si trovano in un Paese ospitante e che, per non rientrare senza carico, effettuano un nuovo trasporto in tale Paese prima di raggiungere la frontiera”.

Alcune mancanze del regolamento hanno fatto comparire il Regolamento CE n° 1072/2009 che ha introdotto norme più restrittive:

  • I trasportatori possono effettuare un massimo di tre operazioni di cabotaggio entro 7 giorni dalla consegna dell’ultimo trasporto internazionale effettuato. 

  • Tali operazioni di cabotaggio possono essere effettuate in qualsiasi paese dell’Unione Europea, ma non più di un’operazione per paese, entro un massimo di 3 giorni dall’ingresso del veicolo scarico in quel paese.

     

Il Pacchetto Mobilità adottato l’anno scorso dal Parlamento Europeo ha introdotto nuove disposizioni relative alle operazioni di cabotaggio stradale con lo scopo di:

  • Chiarire i mezzi con cui i vettori possono dimostrare la conformità alle norme sul cabotaggio: documentazione e registrazioni del tachigrafo intelligente; 

  • Ridurre ulteriormente le pratiche fraudolente di cabotaggio.

 

Leggi anche: SafeTacho per monitorare i dati del tachigrafo

Regole che i trasportatori devono seguire quando effettuano operazioni di cabotaggio

Il Pacchetto Mobilità richiede ai trasportatori l’obbligo di presentare prove chiare sull’ultimo trasporto internazionale effettuato e su ogni successiva operazione di cabotaggio.

 

Le evidenze che devono accompagnare ogni operazione di trasporto:

  1. Il nome, l’indirizzo e la firma del mittente;

  2. Il nome, l’indirizzo e la firma dell’autotrasportatore;

  3. Il nome e l’indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna, una volta consegnata la merce;

  4. Il luogo e la data di presa in carico la merce e il luogo previsto per la consegna;

  5. la descrizione delle merci e del modo in cui sono imballate, nonché, nel caso di merci pericolose, la loro descrizione generalmente riconosciuta e il numero dei colli, le marcature specifiche e i loro numeri;

  6. Il peso lordo della merce o la quantità di merce diversamente espressa;

  7. Le targhe del veicolo e del trailer/rimorchio.

 

Naturalmente, gli autotrasportatori devono rispettare anche le leggi e i regolamenti nazionali di ciascun paese in cui si effettuano operazioni di cabotaggio, quali:

  • condizioni generali dei contratti di trasporto;

  • masse e dimensioni ammesse dei veicoli;

  • eventuali restrizioni su merci pericolose, prodotti deperibili o animali vivi;

  • rispettivamente i tempi di guida e di riposo;

  • IVA sui servizi di trasporto e altro.

 

In che modo la soluzione di gestione flotta può aiutarti a condurre operazioni di cabotaggio stradale?

 

Attraverso il Pacchetto Mobilità è stato imposto agli Stati membri dell’UE di effettuare controlli periodici sulle operazioni di cabotaggio stradale nei loro territori, almeno due volte l’anno. Con la stessa cadenza essendo controllato il rispetto delle norme generali di trasporto su strada negli Stati membri e  la condivisione delle deviazioni riscontrate con altri paesi dell’UE.

 

Come si è visto in precedenza, al fine di tutelarsi per tali controlli, gli autotrasportatori devono poter fornire in ogni momento una chiara evidenza di tutte le operazioni di trasporto internazionale e cabotaggio effettuate nei territori degli Stati interessati.

 

Una soluzione completa per la gestione della flotta è il monitoraggio GPS dei veicoli che può garantire un accesso rapido e semplice a tutta l’attività dei veicoli, sia che venga fatta sul territorio nazionale o internazionale. Questi dati si possono scaricare o controllare da remoto per essere forniti alle autorità di competenza quando necessario.

 

Ad esempio, la piattaforma SafeFleet include molte funzionalità che semplificano il monitoraggio e la segnalazione delle attività della flotta, come:

  • report dettagliati sull’attività di ciascun veicolo nelle aree di interesse definite nella piattaforma;

  • distanze e percorsi effettuati da ciascun veicolo nelle aree di interesse interessate (paesi, regioni, ecc.);

  • tempi di percorrenza;

  • orari di ingresso/uscita da una zona di interesse;

  • tempo trascorso da un veicolo in un certo paese;

  • POI con punto di partenza e di fine viaggio.

 

La registrazione dell’attività e delle ore di guida è fondamentale. Secondo le nuove norme dovranno dotarsi di un tachigrafo digitale intelligente nella sua versione più aggiornata – per il controllo delle ore di guida, la velocità, i paesi visitati e i luoghi di carico e scarico –  gli operatori di veicoli commerciali leggeri di peso superiore alle 2,5 tonnellate.

 

C’è tempo fino al 2025 per mettersi in regola se già si possiede un tachigrafo intelligente standard, non aggiornato. Per sostituire il tachigrafo analogico invece c’è tempo fino il 2024 quando scatteranno le sanzioni ma i nuovi autocarri devono essere già a norma a partire dal 2023.

 

Con SafeFleet puoi fare il download remoto dei dati del tachigrafo – inclusi i file DDD, che consentono la dimostrazione dell’attività in un determinato paese, in caso di controllo.

In più, hai il tracciamento in tempo reale dei percorsi dei veicoli, con avvisi configurabili secondo i parametri desiderati – uscita da aree Geofence, eventi di traffico, ecc.

 

Per maggiori dettagli su come le soluzioni SafeFleet possono aiutarti a semplificare il trasporto internazionale ed essere a norma con il nuovo regolamento europeo per il trasporto su strada – Pacchetto mobilità, non esitare a contattarci!

 

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